Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient reasoning on sentencing and denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Jaber Rachid inadmissible, confirming the lower court's conviction for two months and eight months of imprisonment. The appellant argued that the sentencing reasoning was insufficient regarding the denial of generic mitigating circumstances, claiming the trial court failed to address every defensive argument. The court rejected this, ruling that the first-instance judges adequately explained their decision by highlighting the crime's gravity and the defendant's lack of effective collaboration, which is sufficient without evaluating every single deduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90: The court of first instance is not required to evaluate every single defensive argument when denying generic mitigating circumstances, provided it indicates the elements of predominant relevance considered obstructive to the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABER RACHID nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Jaber Rachid ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. L'esponente vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando l'inadeguatezza della motivazione offerta in sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la gravità del fatto, l'assenza di un effettivo atteggiamento collaborativo idoneo a consentire la prosecuzione delle indagini.
Sul punto è sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 I