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Ordinanza — n. 37308/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37308/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37308/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAWO EDRISA nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Jawo Edrisa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro duemiladuecento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo vizio di carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37308/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Parole chiave

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partenza dal paese divieto di espulsione dei cittadini allontanamento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento uscita illegale dal paese allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Jawo Edrisa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro duemiladuecento di multa per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo vizio di carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAWO EDRISA nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Jawo Edrisa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro duemiladuecento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo vizio di carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni riguardanti la corrispondenza tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica o il vizio di volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos