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Ordinanza — n. 37307/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37307/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNATI FRANCESCO nato a TARANTO il 02/09/1994 avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti7k. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Magnati Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato a lui ascritto.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Magnati Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato a lui ascritto.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità penale atti penali testimonianza della vittima momento del reato gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Magnati Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato a lui ascritto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNATI FRANCESCO nato a TARANTO il 02/09/1994 avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti7k. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Magnati Francesco, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato a lui ascritto.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo carenza di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

3. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza è palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da ampi riferimenti alle risultanze investigative che rendono conto in maniera compiuta dell'adeguatezza della valutazione espressa dal Tribunale.

Non deve trascurarsi di considerare, in relazione a tale profilo, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risulti, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex multis, Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Rv. 254865 - 01). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida: si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017, che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 — 01).

La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle a