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Ordinanza — n. 37306/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37306/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37306/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLICCHIO NICOLA nato a TARANTO il 03/09/1973 avverso la sentenza del 28/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle partr udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Cardellicchio Nicola, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., lamentando come il giudice non abbia espresso adeguata giustificazione in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37306/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Parole chiave

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prova del dolo prova del nesso causale dolo determinante credito contestato responsabilità per atto illecito risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Cardellicchio Nicola, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo erronea applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLICCHIO NICOLA nato a TARANTO il 03/09/1973 avverso la sentenza del 28/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle partr udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Cardellicchio Nicola, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, deducendo erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., lamentando come il giudice non abbia espresso adeguata giustificazione in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio di volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d