Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for illegal possession of cocaine. The appellant argued for a different legal qualification and challenged the sentencing, but the court found the grounds too generic and lacking specific factual or legal comparisons. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must specify the legal and factual grounds supporting the request, and generic complaints without specific comparison to the lower court's reasoning are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMBI ERLIN nato il 13/05/1990 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Grembi Erlin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di grammi lordi 565, da cui erano ricavabili n. 1366 dosi medie singole.
A motivi di ricorso lamenta: vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; vioazione dell'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche. La motivazione è conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede, puntualmente richiamati in sentenza: si è attribuito rilievo preponderante all'aspetto quantitativo della sostanza caduta in sequestro, all'apprezzabile grado di purezza e alle modalità della condotta.
E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel presente caso manca ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum. Quanto al trattamento sanzionatorio la doglianza è destituita di fondamento, essendo stata la pena determinata nel minimo edittale. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 I