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Ordinanza — n. 37301/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37301/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37301/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIS FRANCO BENEDETTO nato a DESULO il 29/03/1960 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione Floris Franco Benedetto, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37301/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento dichiarazioni contraddittorie accertamento inesatto dei fatti azione intesa alla dichiarazione di responsabilità frode per liberarsi dal servizio accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
In relazione alle censure proposte si osserva: la Corte distrettuale ha negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., offrendo congrua motivazione sul punto, rimarcando la gravità del fatto (orario serale, guida in pieno centro abitato).
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIS FRANCO BENEDETTO nato a DESULO il 29/03/1960 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione Floris Franco Benedetto, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) cod. strada. La difesa lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito. In relazione alle censure proposte si osserva: la Corte distrettuale ha negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., offrendo congrua motivazione sul punto, rimarcando la gravità del fatto (orario serale, guida in pieno centro abitato).

La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). Sulla base delle considerazioni svolte in sentenza, è evidente come il giudice del merito abbia indicato specifici dati fattuali, inerenti alle modalità della condotta, tali da suscitare particolare allarme e maggiore pericolo per la sicurezza, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell'offesa della condotta.

Accertata la inesistenza della particolare tenuità dell'offesa non è richiesto, come sostenuto nel ricorso, che il giudice verifichi l'ulteriore requisito della non abitualità della condotta ai fini del diniego dell'applicazione dell'istituto. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 lug