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Ordinanza — n. 37043/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld lower court's rejection of witness testimony and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37043/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had properly rejected the request for witness testimony and maintained the conviction based on the appellant's lack of good faith in leaving the community. The appellate court's reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances was deemed sufficient and free from manifest illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's rejection of witness testimony and denial of mitigating circumstances are adequately argued and do not exhibit manifest illogicality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility witness testimony rejection manifest illogicality standard generic mitigating circumstances good faith departure from community allontanamento nonostante motivi di salute assenza ingiustificata facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZO MASSIMO nato a CATANIA il 14/07/1973 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto, circa il primo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha adeguatamente argomentato il diniego della richiesta di esame testimoniale dell'avvocato Liuzzo, chiarendo come questi avrebbe potuto, al più, confermare le tesi telefonicamente prospettatagli dall'imputato circa l'allontanamento dalla comunità (p.

4) ritenuto che il secondo motiv056di ricorso non evidenzia manifeste illogicità nel ragionamento della Corte concernente l'esclu9one della buona fede del ricorrente nell'allontanarsi dalla comunità; ritenuto, circa il terzo motivo di ricorso, che la Corte ha idoneamente espresso i criteri adottati nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi di valutazione favorevoli e precedenti penali dell'imputato), mentre per altro verso, ha determinato la pena nel minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente