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Ordinanza — n. 37039/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming civil liability violation as inadmissible mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37039/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Grimaldi Fabio inadmissible. The appellant argued for civil liability under Article 337 of the Penal Code, but the court found the claim constituted mere factual complaints rather than legal arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints without legal argumentation regarding statutory liability provisions.

Parole chiave

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Article 337 Penal Code Civil Liability Inadmissible Appeal Factual Complaints Court of Cassazione Procedural Costs Legal Argumentation ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
art. 337 c.p
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Grimaldi Fabio nato a Salerno il 4.06.1985 avverso la sentenza del 8 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di violazione di legge e al difetto di motivazione in relazione alla responsabilità ai sensi dell'art. 337 c.p. non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto oltre che inconferente rispetto alle argomentazioni giuridiche poste alla base della decisione impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere ensore I es