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Ordinanza — n. 37038/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37038/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37038/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mouhid Khalid, nato in Marocco il 15.08.1981 avverso la sentenza del 21 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica, non risultando scandito dalla necessaria analisi critica e da un confronto puntuale con la motivazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mouhid Khalid, nato in Marocco il 15.08.1981 avverso la sentenza del 21 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica, non risultando scandito dalla necessaria analisi critica e da un confronto puntuale con la motivazione;

Parole chiave

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accollo delle spese modalità di calcolo dell'ammenda anticipo delle spese recupero delle spese esecutive spese di mora spese di difesa
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mouhid Khalid, nato in Marocco il 15.08.1981 avverso la sentenza del 21 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica, non risultando scandito dalla necessaria analisi critica e da un confronto puntuale con la motivazione;

Considerato, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato adeguatamente circa la penale responsabilità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consiglierqefttensore Pr