Ordinanza — n. 37038/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mouhid Khalid, nato in Marocco il 15.08.1981 avverso la sentenza del 21 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica, non risultando scandito dalla necessaria analisi critica e da un confronto puntuale con la motivazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mouhid Khalid, nato in Marocco il 15.08.1981 avverso la sentenza del 21 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica, non risultando scandito dalla necessaria analisi critica e da un confronto puntuale con la motivazione;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mouhid Khalid, nato in Marocco il 15.08.1981 avverso la sentenza del 21 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica, non risultando scandito dalla necessaria analisi critica e da un confronto puntuale con la motivazione;
Considerato, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato adeguatamente circa la penale responsabilità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consiglierqefttensore Pr