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Ordinanza — n. 37037/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing discretion as it falls outside Article 448 procedural exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Luka Benet inadmissible without formal trial proceedings. Benet argued that the lower court's sentencing lacked adequate justification and did not fit the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal was procedurally barred because the complaint regarding sentencing discretion does not constitute a valid ground for review under the cited statutory exceptions.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; The appeal challenging the adequacy of the chosen sanction is inadmissible unless it falls within the specific exceptions enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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procedural inadmissibility sentencing discretion Code of Criminal Procedure Article 448 procedural exceptions lacune probatorie difetto di prova del nesso causale caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
297/2022, con cui Tribunale di Como gli ha applicato pena ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen., deducendo che la sentenza non ha fornito una adeguata circa la scelta del trattamento sanzionatorio non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
297/2022, con cui Tribunale di Como gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo che la sentenza non ha fornito una adeguata circa la scelta del trattamento sanzionatorio non rientra fra i casi previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUKA BENET nato il 05/10/1982 avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di COMOpato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n. 13320/2032-

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Benet Luka contro la sentenza n. 297/2022, con cui Tribunale di Como gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo che la sentenza non ha fornito una adeguata circa la scelta del trattamento sanzionatorio non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il