Ordinanza — n. 37036/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Omondiale David nato in Nigeria il 7.03.2021 avverso la sentenza del 19 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che motiva circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37036/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente al trattamento punitivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente in misura prevalente rispetto alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Omondiale David nato in Nigeria il 7.03.2021 avverso la sentenza del 19 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che motiva circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente al trattamento punitivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente in misura prevalente rispetto alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli estensore Il Pre