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Ordinanza — n. 37036/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37036/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37036/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Omondiale David nato in Nigeria il 7.03.2021 avverso la sentenza del 19 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che motiva circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37036/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente al trattamento punitivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente in misura prevalente rispetto alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali scemata imputabilità divieto di trattamenti inumani precedenti penali rilevanti procedura di revisione penale
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Omondiale David nato in Nigeria il 7.03.2021 avverso la sentenza del 19 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che motiva circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente al trattamento punitivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente in misura prevalente rispetto alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli estensore Il Pre