Cassation court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed criminal law issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Zambito Massimo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for insult under Article 385 of the Penal Code, while the lower court had already thoroughly examined these legal grounds and rejected them with sound reasoning. The court held that the appeal's arguments were merely reproductions of previously decided points and did not raise new issues warranting review, thus rendering the request inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely reproduce legal arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zambito Massimo, nato ad Agrigento il 09.10.1979 avverso la sentenza del 25 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che in relazione all'elemento psicologico del reato il giudice del gravame ha motivato adeguatamente, rilevando le ragioni per cui il litigio intercorso con la madre da parte dell'imputato non fosse idoneo ad escluderne l'integrazione; in ordine alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., invece, la Corte territoriale ha osservato come il fatto contestato non fosse così minimale da giustificarne l'applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 JJglio 2022 Il Consi ens