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Ordinanza — n. 37033/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37033/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37033/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Losi Simone Alessio, nato a Milano il 13.04.1976 avverso la sentenza del 2 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha ben argomentato circa le ragioni su cui fondare la penale responsabilità dell'imputato;

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37033/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha ben argomentato circa le ragioni su cui fondare la penale responsabilità dell'imputato;

Parole chiave

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indennità per menomazione dell'integrità perseguimento penale per diffamazione oltraggio alla corte risarcimento alle vittime di reati azione civile ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Losi Simone Alessio, nato a Milano il 13.04.1976 avverso la sentenza del 2 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha ben argomentato circa le ragioni su cui fondare la penale responsabilità dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente