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Ordinanza — n. 37029/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as criminal statute of limitations has not expired for the alleged offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found that the criminal offenses charged under Articles 110, 582, and 585 of the Penal Code were not prescribed because they were committed on September 17, 2014, well before the 2021 appellate judgment. Consequently, the court rejected the appellant's argument regarding the expiration of the limitation period and upheld the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The criminal statute of limitations has not expired for offenses committed in 2014, rendering an appeal challenging the conviction based on prescription inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription appeal inadmissibility recidiva specifica Corte di Cassazione aggravamento dello stato anteriore lesioni gravi concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
di cui al capo A (art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
di cui al capo A (art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKH NIANG nato il 03/02/1978 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, il reato ex artt.110, 582 e 585 cod. pen. di cui al capo A (art. 337 cod. pen. con l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale) non è prescritto essendo stato commesso il 17/09/2014, mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 22/11/2021 (e quella di primo grado il 3 giugno 2015); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore