Ordinanza — n. 37028/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1964 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, nel dedurre violazioni di legge e vizio della motivazione circa la determinazione della pena, non si confronta con il fatto che la pena-base è stata determinata nel minimo edittale con concessione anche delle circostanze attenuanti generiche applicate con il massimo della connessa riduzione della pena; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1964 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, nel dedurre violazioni di legge e vizio della motivazione circa la determinazione della pena, non si confronta con il fatto che la pena-base è stata determinata nel minimo edittale con concessione anche delle circostanze attenuanti generiche applicate con il massimo della connessa riduzione della pena; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a REGGIO CALABRIA il 21/12/1964 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, nel dedurre violazioni di legge e vizio della motivazione circa la determinazione della pena, non si confronta con il fatto che la pena-base è stata determinata nel minimo edittale con concessione anche delle circostanze attenuanti generiche applicate con il massimo della connessa riduzione della pena; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente