Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37026/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37026/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37026/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDI SABRI (CUI 03NFKWD) nato il 25/02/1982 avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Zidi Sabri, per il delitto di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art 129 c.p.p., eccessività della pena e erronea qualificazione giuridica;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art 129 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 37026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; considerato per altro che nel caso in esame vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., mentre i motivi ulteriori, come evidenziato, sono assolutamente generici, oltre che del tutto privi di attinenza alla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
errore nella commisurazione della pena pena sproporzionata attenuazione della pena gravità della pena scemata imputabilità giusto motivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
art 129 c.p
234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; considerato per altro che nel caso in esame vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; considerato per altro che nel caso in esame vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod.
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDI SABRI (CUI 03NFKWD) nato il 25/02/1982 avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Zidi Sabri, per il delitto di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art 129 c.p.p., eccessività della pena e erronea qualificazione giuridica;

Considerato che però, le censure risultano assolutamente generiche e solo formali, cosicchè il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato, inoltre, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; considerato per altro che nel caso in esame vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., mentre i motivi ulteriori, come evidenziato, sono assolutamente generici, oltre che del tutto privi di attinenza alla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigl ere estensore Il