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Ordinanza — n. 37025/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false identity to police as inadmissible due to clear legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Molonia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Molonia challenged the lower court's conviction for false identity to police officers, arguing a defect in the reasoning regarding the legal qualification of his conduct. The court rejected this claim, noting that established case law clearly defines providing false identity details during a traffic stop as the specific crime of false attestation under Article 495 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 495 c.p.; Art. 496 c.p.: The conduct of a person lacking identification documents who provides false statements about their identity to police officers during a road check constitutes the crime of false attestation under Article 495 of the Penal Code, distinguishing it from the crime of false identity under Article 496.

Parole chiave

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false attestation police identification road control criminal qualification inadmissible appeal Article 495 Penal Code false identity crime inquinamento automobilistico

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 495 cod. pen.
Art. 496 cod. pen.
125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod.
Legge n. 125 del 2008
pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
art. 495 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro
pen (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv.
Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. Sdiri
Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. Sdiri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLONIA STEFANO nato a MESSINA il 26/12/1981 avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Stefano Molonia, per il delitto di cui all'ad 495 c.p., la pena concordata con la Pubblica Accusa; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta oggetto di contestazione; considerato che il motivo è manifestamente infondato in quanto pacifico è l'orientamento che ritiene integrare il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ad appartenenti delle forze dell'ordine, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01;

Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. Sdiri, Rv. 262658 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consi liere estensore Il Presiden