Cassation appeal against plea bargain dismissal due to lack of specific grounds under Art. 448, para. 2-bis. Appeal declared inadmissible for being generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the plea bargain sentence solely on the ground of insufficient motivation regarding the exclusion of acquittal under Article 129, without citing the other required grounds like legal error or excessive penalty. The Court ruled that such appeals must be specific and cannot be generic complaints about the lack of detailed reasoning in a plea agreement judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; generic complaints regarding the lack of detailed reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATEI SIMINICA nato il 10/10/1979 avverso la sentenza del 20/01/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; t CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Matei Siminica ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri., con cui è stata applicata allo stesso, per il delitto di furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione quanto alla esclusione della ipotesi di proscioglimento dell'art. 129, cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. peri. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio, ove a fronte del richiamo della delibazione richiesta dall'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta assolutamente generico e completamente avulso da qualsivoglia capo o punto della sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consi e estensore