Cassation court dismisses civil party appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible for failing to meet strict procedural requirements. The appellant complained about a lack of reasoning regarding testimonial evidence and the non-constitution of the threat crime, but the court found these arguments generic and disconnected from the lower court's specific reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000, art. 39-bis: Appeals against peace court judgments for criminal offenses cannot be filed on grounds of defective reasoning; cassation grounds must be specific and directly correlated with the impugned decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SEGRETO DORIO nato a VERZINO il 02/11/1976 nel procedimento a carico di: FAZIO FORTUNATO nato a VERZINO il 10/09/1980 FAZIO PASQUALE nato a VERZINO il 17/02/1954 avverso la sentenza del 19/07/2021 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che Dono Segreto quale parte civile ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, che ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di Pace di Crotone in data 10.07.2021 nei confronti di Fortunato e Pasquale Fazio, che rispondevano del delitto di minaccia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di mancanza di motivazione in relazione alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso, è inammissibile, in quanto deduce vizio di motivazione in un ricorso ammesso per la sola violazione di legge; infatti, al di là della loro formale enunciazione, il motivo si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta come il Giudice di pace non abbia ritenuto sussistente il reato di minaccia, è inammissibile in quanto risulta estremamente generico, non facendo riferimento ad alcun punto della sentenza assolutoria: infatti, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre