Cassation court dismisses appeal for forgery due to lack of gross negligence in document falsification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding gross negligence regarding the forgery of a document under Article 497-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the falsification was not so obvious that it could be recognized at a glance, thus negating the requirement for gross negligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis c.p.; In cases of document forgery, criminal liability for lack of suitability of the act is excluded only when the falsification is so evident that it is recognizable at a glance by anyone.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO ROSARIO nato a ACERRA il 17/08/1996 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO Rilevato che Migliaccio Rosario ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli del 25 ottobre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge in relazione all'art. 497-bis c.p. in punto di grossolanità del falso, è manifestamente infondato, alla luce del costante insegnamento della Corte di legittimità, richiamato dalla pronuncia impugnata, per cui in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque, circostanza che i giudici del merito hanno escluso nel caso di specie, con apprezzamento insindacabile nella presente sede di legittimità;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consig ere estensore Il Presidente