Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37017/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37017/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37017/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA VINCENZO nato a MELFI il 19/10/1964 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; E DIRITTO Rilevato che Vincenzo Montagna ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Potenza del 1.10.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Potenza che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, per il reato di furto pluriaggravato in concorso; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità alla luce della asserita insufficienza degli indizi, è inammissibile, essendo finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione logica e congrua; senza contare che la dedotta violazione di legge in relazione agli art. 192 e 533 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 192 c.p, art. 606 c.p; Ordinanza — n. 37017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 192 e 533 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per infrazione stradale confisca del veicolo a motore censure procedurali trasmissione automatica di mezzi di prova azione di rivocazione del sequestro azione mobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 192 c.p
art. 606 c.p
b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA VINCENZO nato a MELFI il 19/10/1964 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che Vincenzo Montagna ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Potenza del 1.10.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Potenza che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, per il reato di furto pluriaggravato in concorso; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità alla luce della asserita insufficienza degli indizi, è inammissibile, essendo finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione logica e congrua; senza contare che la dedotta violazione di legge in relazione agli art. 192 e 533 cod. proc. pen.

è inammissibile anche perché l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567;

Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett.

c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigl ere estensore Il Pr