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Ordinanza — n. 37016/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37016/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37016/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAARI DANIEL nato a MONTEBELLUNA il 14/03/1991 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; E IN DIRITTO Rilevato che Caari Daniel ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia del 14 ottobre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Treviso che lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il delitto di tentato furto e la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 707 c.p., è inammissibile, risultando meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che ha ampiamente esplicitato le ragioni per cui non si è ritenuto giustificato il possesso dei beni da parte del prevenuto al momento dell'arresto;

Regesto Legislator

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art. 707 c.p; Ordinanza — n. 37016/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 707 c.p; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 707 c.p., è inammissibile, risultando meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che ha ampiamente esplicitato le ragioni per cui non si è ritenuto giustificato il possesso dei beni da parte del prevenuto al momento dell'arresto;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda condono delle spese procedurali spese di esecuzione addebito di tasse spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 707 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAARI DANIEL nato a MONTEBELLUNA il 14/03/1991 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Caari Daniel ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia del 14 ottobre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Treviso che lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il delitto di tentato furto e la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 707 c.p., è inammissibile, risultando meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che ha ampiamente esplicitato le ragioni per cui non si è ritenuto giustificato il possesso dei beni da parte del prevenuto al momento dell'arresto;

Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole di asserita insufficiente motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione della modalità del fatto e della personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, oltre a risultare la determinazione della pena in misura inferiore alla media edittale, cosicché non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside