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Ordinanza — n. 37015/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37015/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37015/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COLOMBI KETTI nato a UDINE il 27/02/1993 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; E IN DIRITTO Rilevato che Ketti Di Colombi ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia del 30.9.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Venezia che l'ha condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, per i reati di furto aggravato e utilizzo abusivo di mezzi di pagamento; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge in ordine all'entità della pena inflitta, nonché con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione dei precedenti della prevenuta, né vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando per altro la pena inferiore alla media edittale, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01); quanto alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come nel caso in esame (cfr. par. 1.1. della sentenza di appello) (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen., risultando per altro la pena inferiore alla media edittale, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01); quanto alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come nel caso in esame (cfr. par. 1.1. della sentenza di appello) (Sez.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale addebito di tasse ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COLOMBI KETTI nato a UDINE il 27/02/1993 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Ketti Di Colombi ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia del 30.9.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Venezia che l'ha condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, per i reati di furto aggravato e utilizzo abusivo di mezzi di pagamento; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge in ordine all'entità della pena inflitta, nonché con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione dei precedenti della prevenuta, né vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando per altro la pena inferiore alla media edittale, cosicchè non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01); quanto alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come nel caso in esame (cfr. par. 1.1. della sentenza di appello) (Sez.

Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consi liere estensore Il Presid