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Ordinanza — n. 37012/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37012/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37012/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUBIA MASSIMILIANO nato a GELA il 28/04/1994 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; E IN DIRITTO Rilevato che Massimiliano Trubia ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta del 314.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Gela che lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di furto in abitazione. Considerato che il motivo di ricorso proposto - con cui il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre che essere del tutto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con valutazione di attendibilità del ravvisamento del ricorrente quale autore del reato operato dall'agente di polizia giudiziaria - è inammissibile, come anche lo è in quanto versato integralmente in fatto, non potendo richiedersi in sede di legittimità una rilettura delle risultanze processuali; infatti i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice: questa Corte ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, come nel caso in esame, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015 - dep. 24/03/2015, Di Stefano, Rv. 262908);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37012/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso proposto - con cui il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre che essere del tutto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con valutazione di attendibilità del ravvisamento del ricorrente quale autore del reato operato dall'agente di polizia giudiziaria - è inammissibile, come anche lo è in quanto versato integralmente in fatto, non potendo richiedersi in sede di legittimità una rilettura delle risultanze processuali; infatti i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice: questa Corte ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, come nel caso in esame, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015 - dep. 24/03/2015, Di Stefano, Rv. 262908);

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato allegazioni insufficientemente motivate anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUBIA MASSIMILIANO nato a GELA il 28/04/1994 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Massimiliano Trubia ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta del 314.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Gela che lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di furto in abitazione. Considerato che il motivo di ricorso proposto - con cui il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre che essere del tutto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con valutazione di attendibilità del ravvisamento del ricorrente quale autore del reato operato dall'agente di polizia giudiziaria - è inammissibile, come anche lo è in quanto versato integralmente in fatto, non potendo richiedersi in sede di legittimità una rilettura delle risultanze processuali; infatti i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice: questa Corte ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, come nel caso in esame, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015 - dep. 24/03/2015, Di Stefano, Rv. 262908);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consi liere estensore Il Pre