Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of counsel and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without representation by a qualified defense attorney. The appellant argued for a review of his conviction for aggravated theft, but the court found the grounds too generic and not specific to the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay a fine of four thousand euros under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613, 616 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a qualified defense attorney; generic grounds without specific reference to the contested decision render the appeal inadmissible, triggering a pecuniary sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI DAMIANO nato a BARI il 19/09/1972 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIda13123Zt1 ; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Damiano Di Bari ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari del 13.04.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Bari che lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 600 di multa per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Considerato che il ricorso è stato presentato personalmente dal Di Bari e che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); Considerato che, inoltre, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche e non riferite in modo specifico al provvedimento impugnato; Considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Co sigliere estensore Il Presidente