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Ordinanza — n. 37010/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37010/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO ALESSANDRO nato a SCAFATI il 03/03/1999 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; E IN DIRITTO Rilevato che Alessandro Carotenuto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 8.02.2022, che riformava la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno con la quale si condannava l'imputato per il reato furto pluriaggravato; considerato che il ricorso è stato presentato personalmente dal Carotenuto e che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 37010/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Salerno con la quale si condannava l'imputato per il reato furto pluriaggravato; considerato che il ricorso è stato presentato personalmente dal Carotenuto e che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Parole chiave

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altri capi d'accusa altri reati gravi addebiti penali furto di lieve entità crimine imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
2 della sentenza impugnata); d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO ALESSANDRO nato a SCAFATI il 03/03/1999 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Alessandro Carotenuto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 8.02.2022, che riformava la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno con la quale si condannava l'imputato per il reato furto pluriaggravato; considerato che il ricorso è stato presentato personalmente dal Carotenuto e che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto per altro che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma in data 11 luglio 2022 Il Consi liere estensore Il Presid