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Sentenza — n. 37008/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37008/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37008/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARZOCCHELLA ANTIMO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 05/08/1975 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; - che la sentenza impugnata ha - per quanto qui ancora rileva - parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale Antimo Marzocchella era stato condannato alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo ad anni due le pene accessorie dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazioni di legge e vizi motivazionali;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37008/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARZOCCHELLA ANTIMO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 05/08/1975 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; - che la sentenza impugnata ha - per quanto qui ancora rileva - parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale Antimo Marzocchella era stato condannato alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo ad anni due le pene accessorie dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazioni di legge e vizi motivazionali;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia irregolarità finanziarie abbandono del procedimento per truffa reati contro il patrimonio cattiva gestione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARZOCCHELLA ANTIMO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 05/08/1975 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

- che la sentenza impugnata ha - per quanto qui ancora rileva - parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale Antimo Marzocchella era stato condannato alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo ad anni due le pene accessorie dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazioni di legge e vizi motivazionali;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso non è inammissibile, alla luce del primo e del secondo motivo di ricorso, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 21 febbraio 2022 e che anche con la sospensione dal 18 aprile 2013 al 20 giugno 2013, per due mesi e due giorni, il termine di prescrizione è allo stato decorso; - che ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consgli re estensore fg Il Presidente