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Ordinanza — n. 37006/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37006/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37006/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPRIENO LUIGI nato a BISCEGLIE il 04/01/1957 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; E IN DIRITTO Rilevato che Luigi Loprieno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e correlati vizi motivazionali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che lo stesso motivo di ricorso, nella parte in cui deduce violazione dell'art. 606 lett. d), cod. proc. pen., risulta essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla motivazione del giudice di merito con la quale il ricorso non si confronta, cosicchè, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37006/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L-, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di incostituzionalità decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPRIENO LUIGI nato a BISCEGLIE il 04/01/1957 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Luigi Loprieno ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e correlati vizi motivazionali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che lo stesso motivo di ricorso, nella parte in cui deduce violazione dell'art. 606 lett. d), cod. proc. pen., risulta essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla motivazione del giudice di merito con la quale il ricorso non si confronta, cosicchè, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Considerato che il delitto non risulta estinto per prescrizione alla data della sentenza della Corte di appello di Bari, vale a dire al 4 maggio 2021, in quanto consumato il 21 giugno 2012, con pena massima di anni sette di reclusione, aumentato di un quarto per interruzione ad anni otto e mesi nove quindi con scadenza al 21 marzo 2021: a tale data vanno ad aggiungersi i periodi di sospensione dal 24 novembre 2020 al 2 febbraio 2021 per legittimo impedimento del difensore, che fanno slittare la scadenza dei termini di prescrizione che fanno avanzare il termine di prescrizione oltre la data della sentenza di appello;

Rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L-, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Con igliere estensore Il