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Ordinanza — n. 37004/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds and lack of motivation correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37004/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Bernaus's appeal against his conviction for attempted aggravated theft inadmissible. The court rejected arguments regarding the illogical application of sentencing guidelines and the denial of generic mitigating circumstances, noting they were already properly evaluated by the lower court. Furthermore, the claim of omitted recidivism was barred because it was raised for the first time in this proceeding rather than during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; The court cannot accept new grounds of appeal or new challenges to the motivation of a decision already subject to appeal, as this would infringe upon the exclusive competence of the appellate court to assess factual elements.

Parole chiave

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new grounds of appeal omitted recidivism lack of motivation appeal phase procedural inadmissibility recidiva riconsiderazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
245931); quanto alla contestata recidiva, è inammissibile il motivo perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità; infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
245931); quanto alla contestata recidiva, è inammissibile il motivo perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità; infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010
Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017
279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017
270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNAUS LUIGI nato a BARI il 19/05/1975 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che Luigi Bernaus ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 6 aprile 2021, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la illogicità e/o mancanza di motivazione in relazione agli artt. 43 e 62 bis c.p., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, difettando il motivo in esame della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato che il secondo motivo, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa esclusione della recidiva è inammissibile per due ordini di ragioni: quanto alla comparazione, poiché le statuizioni relative al giudizio relativo tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come nel caso in esame ove si ritiene la recidiva pluriaggravata non vincibile dalle circostanze attenuanti generiche prevalenti, dovendo ritenersi l'equivalenza idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Contaldo, Rv. 245931); quanto alla contestata recidiva, è inammissibile il motivo perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità; infatti la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in