Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of correlation with appealed judgment and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for home invasion and contravention, arguing violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims because the arguments merely repeated lower court grievances without correlating with the specific reasons for the judgment and because sentencing determinations fall under the discretion of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible when they lack a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision or when they challenge discretionary sentencing evaluations supported by sufficient and logical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORSELLO BOTTAZZI IVAN nato a BRESCIA il 27/04/1976 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Ivan Torsello Bottazzi ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 11.10.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Brescia che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 140,00 di multa per i reati di cui agli artt.614 e 707 c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di violazione di domicilio, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il secondo motivo, che lamenta i medesimi vizi in ordine alla responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., risulta del pari reiterativo delle doglianze proposte con l'atto di gravame, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza di appello; che come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, il che si verifica nel caso in esame con i primi due motivi;
Considerato che il terzo e il quarto motivo, che censurano la mancata disapplicazione della recidiva, il giudizio di equivalenza operato tra questa e le circostanze attenuanti generiche e il complessivo trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, afferendo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; deve altresì ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come nel caso in esame;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Con igliere estensore D E POSIT \ Il Presidente