Italian Court dismisses appeal for attempted aggravated theft due to lack of correlation with lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Mirko Salvagno inadmissible regarding his conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued for a different application of the penal code, but the court found the grounds lacked necessary correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.; Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.: Criminal appeals are inadmissible when they fail to establish a necessary correlation with the reasons upon which the contested decision was based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVAGNO MIRKO nato a CERIGNOLA il 17/05/1995 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Mirko Salvagno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 11 maggio 2021, che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento all'art.62, comma 1, n. 4 c.p., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata); che come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022.