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Ordinanza — n. 37000/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds linking appeal arguments to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds connecting the appellant's arguments to the lower court's reasoning. The appellant challenged a sentence reduction for aggravated assault, but the court found the appeal failed to demonstrate how the contested decision ignored the specific facts established by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to establish a correlation between the reasons of the contested decision and the grounds of the appeal, which must not ignore the explicit explanations of the censured judge.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal correlation of arguments Italian criminal procedure specificity requirement ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
pen., l'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINERVA ANTONIO nato a NOVARA il 15/10/1973 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che Antonio Minerva ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena inflitta all'imputato per il reato di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Rilevato che il ricorso è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President