Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36999/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and correlation with appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36999/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Corrias inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the first two grounds of appeal lacked specificity as they merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because the grievances failed to establish a necessary correlation with the reasons underlying the contested decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible when they are intrinsically indeterminate or lack a necessary correlation with the reasons supporting the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specificity correlation with judgment repetition of arguments procedural costs corruzione perseguimento penale per truffa imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRIAS GIANLUCA nato a ORGOSOLO il 26/01/1976 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Gianluca Corrias ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che censurano la sentenza impugnata rispettivamente in punto di mancata qualificazione del fatto quale furto tentato e di giudizio di correità, mancano di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, evenienze che si verificano entrambe nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consiglier