Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and correlation with appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Corrias inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the first two grounds of appeal lacked specificity as they merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because the grievances failed to establish a necessary correlation with the reasons underlying the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible when they are intrinsically indeterminate or lack a necessary correlation with the reasons supporting the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRIAS GIANLUCA nato a ORGOSOLO il 26/01/1976 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Gianluca Corrias ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che censurano la sentenza impugnata rispettivamente in punto di mancata qualificazione del fatto quale furto tentato e di giudizio di correità, mancano di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, evenienze che si verificano entrambe nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consiglier