Civil appeal against defamation acquittal dismissed as merit review barred for peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible because merit-based challenges are prohibited for appeals against peace court judgments. The appellant, Simona Nano, argued the lower court's acquittal of Marco Campisano for defamation was unmotivated, but the law restricts such reviews to specific grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for defamation cannot be filed on grounds of lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NANO SIMONA nato a VIBO VALENTIA il 12/10/1983 nel procedimento a carico di: CAMPISANO MARCO nato a LAMEZIA TERME il 03/12/1980 avverso la sentenza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che Simona Nano, in qualità di parte civile, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in epigrafe che, in funzione di giudice dell'appello, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado e ha assolto l'imputato Marco Campisano dal delitto di diffamazione perché il fatto non sussiste; Rilevato che in data 23 maggio 2022 perveniva memoria difensiva dell'imputato Marco Campisano, che chiedeva rigettarsi il ricorso, nonché la condanna della ricorrente parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato;
Rilevato che le censure di cui al primo e unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che invece non risulta depositata dalla parte privata Campisano la nota spese, cosicchè nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese richieste dal Campisano. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022.