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Ordinanza — n. 36996/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36996/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kewin Bul inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft but failed to provide specific grounds linking his arguments to the lower court's reasoning. The court ruled that appeals must directly correlate with the judgment's motives, a standard reinforced by prior Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible when they lack concrete specificity or fail to establish a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation specific grounds required cassation procedure theft conviction notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 494 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUL KEWIN nato a MAGENTA il 10/06/1997 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; •

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che Kewin Bul ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 18 novembre 2020, di conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo, che lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 494 c.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non risulta sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, limitandosi ad una generica contestazione dell'affermazione di responsabilità del prevenuto, omettendo del tutto di confrontarsi con la motivazione fornita dal giudice del merito; che come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, evenienze che si verificano entrambe nel caso in esame; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consi iere estensore Il Presiden