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Ordinanza — n. 36994/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and late submission of subjective element argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36994/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Parrella's appeal against the Brescia Court of Appeal inadmissible. Parrella argued for a retrial based on misinterpreted witness testimony, illogical reasoning regarding a device, and a lack of subjective intent in the aggravated theft charge. The court rejected these claims because the first two relied solely on factual complaints lacking sufficient argumentation, while the third was raised for the first time at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: Appeals based on mere complaints without sufficient argumentation or raised for the first time at the appellate stage are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints requirement autonomy of argumentation late submission of grounds subjective element of crime abuso di impianti di telecomunicazioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali giustificato motivo per il mancato uso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRELLA GIOVANNI nato a MONTESARCHIO il 26/06/1960 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Rilevato che Giovanni Parrella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia pronunciata in data 11 giugno 2021, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta rispettivamente il travisamento della prova per errata valutazione delle dichiarazioni dei testi e l'illogicità della motivazione sull'accertamento della funzionalità del dispositivo ricetrasmettitore, sono inammissibili perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sforniti del requisito dell'autosufficienza e della dedotta decisività a disarticolare il ragionamento probatorio, richiesti in caso di travisamento;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente