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Sentenza — n. 36990/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36990/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36990/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAU LAURA nato a VERBANIA il 04/05/1960 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Rilevato che Laura Sau ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino del 15 novembre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Verbania che l'ha condannata alla pena di euro 600 di multa per il reato di diffamazione; Considerato che con l'unico motivo di ricorso proposto la difesa deduce la remissione di querela intervenuta successivamente al deposito della sentenza, nelle more dei termini per la proposizione dell'atto di impugnazione;

Regesto Legislator

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art. 171 cod. pen; Sentenza — n. 36990/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità, correttamente invocata dal ricorrente (ex plurinnis Sez. 4, Sentenza n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625), è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione; Considerato che ai sensi dell'art. 171 cod. pen. il reato è estinto a seguito di remissione di querela e conseguente accettazione e che le spese vanno poste a carico della querelata in assenza di altre determinazioni, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena cognizione del ricorso per cassazione retrocessione di credito conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 171 cod. pen
268625), è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione; Considerato che ai sensi dell'art. 171 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAU LAURA nato a VERBANIA il 04/05/1960 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Rilevato che Laura Sau ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino del 15 novembre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Verbania che l'ha condannata alla pena di euro 600 di multa per il reato di diffamazione; Considerato che con l'unico motivo di ricorso proposto la difesa deduce la remissione di querela intervenuta successivamente al deposito della sentenza, nelle more dei termini per la proposizione dell'atto di impugnazione;

Rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità, correttamente invocata dal ricorrente (ex plurinnis Sez. 4, Sentenza n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625), è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione; Considerato che ai sensi dell'art. 171 cod. pen. il reato è estinto a seguito di remissione di querela e conseguente accettazione e che le spese vanno poste a carico della querelata in assenza di altre determinazioni, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata Sau Laura. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il consig ere estensore (f Il Presidente