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Ordinanza — n. 36987/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific evidence and legal reasoning in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36987/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific evidence and legal reasoning. The appellant alleged misinterpretation of probative sources but failed to identify the specific documents or articulate the precise legal errors. Consequently, the court rejected the request for re-evaluation of the evidence and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.: The appeal must specifically identify the misinterpreted evidence and demonstrate how the error undermines the entire reasoning, failing which it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific evidence identification probative reasoning error autonomy of appeal procedural costs perseguimento penale per truffa bancarotta fraudolenta falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
In vero, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
In vero, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020
Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019
Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv.
Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007
258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEFUSCO SALVATORE nato a NAPOLI il 23/12/1934 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, limitatamente alla durata della pena accessoria disposta, condannato Salvatore Montefusco per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando vizi motivazionali quanto al compendio probatorio e all'affermazione di responsabilità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito: a ben vedere il ricorso chiede alla Corte di legittimità di verificare asseriti travisamenti, come quelli in relazione al verbale della Guardia di Finanza dal quale emergerebbe la qualità di amministratore di fatto del ricorrente, senza però indicare tale atto o gli altri dai quali la Corte territoriale avrebbe erroneamente tratto tale convincimento; di fatto il motivo è inammissibile in quanto viola il principio di autosufficienza, richiamando il contenuto di atti senza però allegarli o indicarle specificamente.

In vero, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419;

Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); ulteriore profilo di inammissibilità consegue al non aver il ricorrente dedotto la decisività del travisamento, che è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutunn" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758;

Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). - considerato, poi, che le doglianze del secondo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono prive di specificità in quanto non sorrette dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823): dunque il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difetti, come nel caso in esame, della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 luglio 2022 Il consiglier