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Ordinanza — n. 36986/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the illogicality of criminal motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36986/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity and autonomy in the grounds raised by the defendant. The appellant argued that the lower court failed to consider specific facts from bankruptcy curators' reports, but the court found these arguments merely assertive without critically comparing them to the existing reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it did not identify the specific acts, prove the factual elements, or demonstrate how they decisively compromised the logical coherence of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, c.p.p.; Art. 363-ter, c.p.p.: An appeal challenging the illogicality of motivation must specifically identify the acts, factual elements, and reasons for their incompatibility with the judgment's reasoning, rather than merely asserting their existence.

Parole chiave

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lack of specificity autonomy of grounds illogicality of motivation bankruptcy fraud inadmissible appeal bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, c.p.p.
Art. 363-ter, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 45036 del 12 dicembre 2010, Damiano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE CHIAIE GIOVANNI LUCA nato a ENNA il 01/08/1966 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha - per quanto qui d'interesse - confermato la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Giovanni Luca Delle Chiaie, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che il proposto motivo, riguardante la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione posta alla base della responsabilità penale, è aspecifico perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata; il ricorrente infatti, si limita in modo assertivo a indicare la mancata considerazione di alcune emergenze tratte dalle relazioni dei curatori fallimentari Torino e Sansonetti, per altro senza dedurre la decisività della omessa valutazione e in violazione del principio di autosufficienza; infatti l'informazione "travisata" (la sua esistenza - inesistenza) o non considerata deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che ratto del processo" sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame"; sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione.

In definitiva il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece:

a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, Rv. 249035). - pertanto, il ricorso per difetto di specificità, autosufficienza e indicazione della decisività del travisamento, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle I ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Cons gliere estens