Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding recidivism reasoning under Art. 99 CP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism under Article 99 of the Penal Code, arguing flaws in the logical reasoning. The court rejected these claims because the lower court's assessment was specific, comprehensive, and based on concrete criteria regarding the nature of the crime and the appellant's special surveillance status, rendering the reasoning non-syndicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen. The appeal is inadmissible if the grievances lack specificity regarding the logical path of the territorial court's assessment of recidivism, which must evaluate the gravity of facts and the dynamic of the criminal act to determine continued dangerousness.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEDELCU GABRIEL nato il 17/10/1990 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Gabriel Nedelcu era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando vizi motivazionali con riferimento alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, con le quali si contesta la correttezza del percorso logico argomentativo posto alla base della ritenuta recidiva, sono prive di specificità: infatti la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia e opera una valutazione ampia, non fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, ma anche sulla dinamica del fatto reato, sulla circostanza che il ricorrente fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e dunque avesse reso false generalità proprio per eludere il controllo; in sostanza la Corte territoriale esamina in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, valutandone la gravità e così verificando la maggiore pericolosità, all'esito di un percorso logico, non sindacabile per contraddittorietà o incompletezza, sulla incidenza delle pregresse condotte criminose quali prove di una perdurante inclinazione al delitto e sul valore sintomatico della maggiore pericolosità dell'ultima condotta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00;
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il I. nsigl ere estensore Il Presid