Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36980/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36980/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36980/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATTIOZZI MAURIZIO nato a ROMA il 12/10/1971 BAUCO BARBARA nato a ROMA il 16/05/1976 avverso la sentenz;del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado pronunciata nei confronti di BARBARA BAUCO e MAURIZIO MATTIOZZI, riconosciuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto i predetti ricorrenti, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36980/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.;

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato dell'azione penale reato mancato delitto d'omissione omissione del ministero pubblico carenza di urgenza vizio di procedura
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATTIOZZI MAURIZIO nato a ROMA il 12/10/1971 BAUCO BARBARA nato a ROMA il 16/05/1976 avverso la sentenz;del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado pronunciata nei confronti di BARBARA BAUCO e MAURIZIO MATTIOZZI, riconosciuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto i predetti ricorrenti, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; - che in particolare la richiesta pronuncia di proscioglimento non era oggetto dei motivi di appello; - che la sentenza impugnata rende conto delle ragioni della responsabilità penale dei ricorrenti, così implicitamente escludendo la ragioni del proscioglimento; - che la pronuncia di primo grado fu emessa all'esito del giudizio abbreviato e non di applicazione pena concordata; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P