Ordinanza — n. 36980/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATTIOZZI MAURIZIO nato a ROMA il 12/10/1971 BAUCO BARBARA nato a ROMA il 16/05/1976 avverso la sentenz;del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado pronunciata nei confronti di BARBARA BAUCO e MAURIZIO MATTIOZZI, riconosciuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto i predetti ricorrenti, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36980/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATTIOZZI MAURIZIO nato a ROMA il 12/10/1971 BAUCO BARBARA nato a ROMA il 16/05/1976 avverso la sentenz;del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado pronunciata nei confronti di BARBARA BAUCO e MAURIZIO MATTIOZZI, riconosciuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto i predetti ricorrenti, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; - che in particolare la richiesta pronuncia di proscioglimento non era oggetto dei motivi di appello; - che la sentenza impugnata rende conto delle ragioni della responsabilità penale dei ricorrenti, così implicitamente escludendo la ragioni del proscioglimento; - che la pronuncia di primo grado fu emessa all'esito del giudizio abbreviato e non di applicazione pena concordata; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P