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Ordinanza — n. 36979/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36979/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Massa ha applicato a Maniang Seck, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto pluriaggravato. Avverso la sentenza ricorre Maniang Seck personalmente, articolando due motivi con i quali denuncia vizi di carenza ed illogicità motivazionale e sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto pluriaggravato. Avverso la sentenza ricorre Maniang Seck personalmente, articolando due motivi con i quali denuncia vizi di carenza ed illogicità motivazionale e sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost..

Parole chiave

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patrocinio obbligatorio censura di violazione costituzionale perseguimento penale per truffa permesso di promuovere un procedimento penale minaccia nel diritto penale diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Massa ha applicato a Maniang Seck, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto pluriaggravato.
art. 613 cod. proc. pen
Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK MANIANG nato il 18/08/1983 avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; v(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Massa ha applicato a Maniang Seck, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre Maniang Seck personalmente, articolando due motivi con i quali denuncia vizi di carenza ed illogicità motivazionale e sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost..

3. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato.

4. Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011).

5. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore I