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Ordinanza — n. 36976/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36976/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36976/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi proposti da Taormina Pietro e Billitteri Maria sono inammissibili, perché manifestamente infondati e generici, articolati in fatto con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme) correttamente rileva che la ricorrente Billitteri Maria è proprietaria dell'area e interessata alla prosecuzione dei lavori effettuati dopo la violazione dei sigilli. Peraltro, la stessa è stata rinvenuta sul luogo del sequestro con i lavori in corso, unitamente a suo marito (Taormina Pietro) custode. I ricorsi sono generici e non si confrontano con le motivazioni della sentenza, prospettando un non meglio precisato vizio della motivazione per un'assenza di conoscenza della violazione dei sigilli, disancorata da qualsiasi emergenza processuale, quindi solo ipotetica.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36976/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme) correttamente rileva che la ricorrente Billitteri Maria è proprietaria dell'area e interessata alla prosecuzione dei lavori effettuati dopo la violazione dei sigilli. Peraltro, la stessa è stata rinvenuta sul luogo del sequestro con i lavori in corso, unitamente a suo marito (Taormina Pietro) custode. I ricorsi sono generici e non si confrontano con le motivazioni della sentenza, prospettando un non meglio precisato vizio della motivazione per un'assenza di conoscenza della violazione dei sigilli, disancorata da qualsiasi emergenza processuale, quindi solo ipotetica.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di convalida del sequestro persecuzione dei Tamil ricorso di annullamento restituzione in pristino allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAORMINA PIETRO nato a PALERMO il 14/07/1970 BILLI1TERI MARIA nato a PALERMO il 09/12/1983 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Taormina Pietro e Billitteri Maria sono inammissibili, perché manifestamente infondati e generici, articolati in fatto con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme) correttamente rileva che la ricorrente Billitteri Maria è proprietaria dell'area e interessata alla prosecuzione dei lavori effettuati dopo la violazione dei sigilli. Peraltro, la stessa è stata rinvenuta sul luogo del sequestro con i lavori in corso, unitamente a suo marito (Taormina Pietro) custode. I ricorsi sono generici e non si confrontano con le motivazioni della sentenza, prospettando un non meglio precisato vizio della motivazione per un'assenza di conoscenza della violazione dei sigilli, disancorata da qualsiasi emergenza processuale, quindi solo ipotetica.

2. Anche per le circostanze attenuanti generiche la sentenza adeguatamente motiva, rilevando l'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento ("L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse" Sez. 3 - , Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 Ud., dep. 21/06/2021, Rv. 281590 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. i

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co