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Ordinanza — n. 36975/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and lack of specific motivation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36975/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Giacinto Arlati inadmissible due to the manifest unfoundedness and generality of its grounds. The appellant failed to provide specific arguments challenging the lower court's detailed findings on sampling regularity and the defendant's role as a company administrator. Consequently, the court refused to evaluate subsequent prescription issues, ruling that the procedural defect precluded any valid challenge to the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, as the court cannot examine substantive issues like prescription when the appeal itself lacks a valid basis for review.

Parole chiave

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generic appeal grounds manifest unfoundedness lack of specific motivation prescription evaluation criminal procedure appeal prova insufficiente dell'aggravamento clinico indicazioni nutrizionali esame dell'alito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., nonché delle spese in favore della parte civile che ha presentato memoria.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARLATI GIACINTO nato a CORNATE D'ADDA il 30/04/1968 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Arlati Giacinto risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorso, in fatto, è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, reiterando i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando come i campionamenti sono stati regolari in entrambe le date indicate, "avendo cura di verificare che fenomeni di evaporazione non avessero falsato i dati delle analisi". I prelevamenti erano stati effettuati nei pozzetti di campionamento; il 26 novembre 2016, capo B dell'imputazione, "il prelievo era stato effettuato in due punti, sia immediatamente a valle dell'impianto che nel pozzetto finale e i valori riscontrati erano risultati pressocché uguali nonché fuori limite per lo zinco".

2. Anche sull'individuazione del responsabile la sentenza adeguatamente motiva rilevando la qualifica di socio e di amministratore del ricorrente.

3. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; lo stesso ricorrente individua la data della prescrizione al 23 novembre 2021, la sentenza è del 7 ottobre 2021. L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza AA,.(G1. impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., nonché delle spese in favore della parte civile che ha presentato memoria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Cornate D'Adda che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di