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Ordinanza — n. 36970/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive and contrary to precedent regarding foreign betting license requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36970/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Ferdinando Guerrera's appeal inadmissible because its arguments were repetitive of the lower court's appeal and contradicted established case law. The appellate court had already ruled that the foreign entity Betstars did not seek participation in public tenders, negating the claim of illegal exclusion. Consequently, the cassation court upheld the inadmissibility, ordering the payment of fines and procedural costs to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401; Art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773; Appeals that merely repeat the grounds of the initial appeal or contradict settled jurisprudence are inadmissible.

Parole chiave

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repetitive appeal foreign betting license illegal exclusion public tenders inadmissible appeal procedural costs Cassation precedent giuoco e scommessa

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando che la società straniera Betstars non aveva mai chiesto di partecipare a gare per la concessione (non risulta provata l'illegittima esclusione alla partecipazione): "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n.
Art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773
401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 03/12/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRERA FERDINANDO nato a NAPOLI il 18/06/1983 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Guerrera Ferdinando risulta inammissibile in quanto il motivo è reiterativo dell'appello e risulta in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando che la società straniera Betstars non aveva mai chiesto di partecipare a gare per la concessione (non risulta provata l'illegittima esclusione alla partecipazione): "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281473 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso