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Ordinanza — n. 36966/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36966/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Severini Bersini risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla non applicazione dell'art. 81 cod. pen. con i reati già giudicati con la sentenza del 16 maggio 2016 della Corte di appello di Brescia; altro motivo riguarda l'individuazione del reato più grave tra quello dell'anno 2015 (per euro 937.499,43 euro e quello del 2016 per euro 148.178,00 in relazione alla modifica normativa del trattamento sanzionatorio dell'art. 10 quater d.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla non applicazione dell'art. 81 cod. pen. con i reati già giudicati con la sentenza del 16 maggio 2016 della Corte di appello di Brescia; altro motivo riguarda l'individuazione del reato più grave tra quello dell'anno 2015 (per euro 937.499,43 euro e quello del 2016 per euro 148.178,00 in relazione alla modifica normativa del trattamento sanzionatorio dell'art. 10 quater d.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda tardivo pagamento delle spese ammenda multe per sottrazione d'imposta arretrati d'imposta multe non pagate

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla non applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERSINI SEVERINO nato a CHIARI il 08/08/1970 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Severini Bersini risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione relativamente alla non applicazione dell'art. 81 cod. pen. con i reati già giudicati con la sentenza del 16 maggio 2016 della Corte di appello di Brescia; altro motivo riguarda l'individuazione del reato più grave tra quello dell'anno 2015 (per euro 937.499,43 euro e quello del 2016 per euro 148.178,00 in relazione alla modifica normativa del trattamento sanzionatorio dell'art. 10 quater d.

Igs. 74 del 2000). La decisione impugnata con motivazione adeguata, e con applicazione corretta della giurisprudenza, in materia, di questa Cassazione, ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso in relazione al lungo lasso temporale tra i due fatti, quelli in giudizio e quelli già giudicati (almeno 5 anni). «In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali» (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 - dep. 11/09/2012, Madonia e altri, Rv. 25366401).

2. Relativamente all'individuazione del reato più grave tra quelli in giudizio la Corte di appello adeguatamente motiva rilevando che il reato più grave è quello del 2016, in considerazione del trattamento sanzionatorio superiore ("In tema di reato continuato, deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa" (Sez. 2, Sentenza n. 36107 del 16/05/2017 Ud. (dep. 21/07/2017 ) Rv. 271031 - 01; vedi ancheSez. U, i (AmiA t Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Cc. (dep. 13/06/2013) Rv. 255347 - 01). Inoltre, per la Corte di appello, anche, se fosse individuato quale reato più grave in concreto quello del 2015 l'entità della somma in considerazione giustificherebbe la pena al massimo edittale dell'epoca. Su questi aspetti il ricorso non si confronta. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am