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Ordinanza — n. 36965/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36965/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36965/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Anela Casimiri è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, in contrasto palese con la prevalente giurisprudenza di legittimità. La revoca del teste della difesa risulta motivata dal Tribunale e, comunque, trattandosi di una nullità che avrebbe dovuto essere immediatamente dedotta, dalla parte presente, risulta sanata (dalla mancanza di tempestiva eccezione): "La revoca dell'ordinanza di ammissione di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata" (Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017 Ud. (dep. 29/11/2017) Rv. 271732 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36965/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La revoca del teste della difesa risulta motivata dal Tribunale e, comunque, trattandosi di una nullità che avrebbe dovuto essere immediatamente dedotta, dalla parte presente, risulta sanata (dalla mancanza di tempestiva eccezione): "La revoca dell'ordinanza di ammissione di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata" (Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017 Ud. (dep. 29/11/2017) Rv. 271732 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ricorso per cassazione condono delle spese procedurali motivi di cassazione spese di difesa ammende per infrazione procedurale difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASIMIRI ARIELA nato a TORINO il 19/12/1964 avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Anela Casimiri è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, in contrasto palese con la prevalente giurisprudenza di legittimità.

2. La revoca del teste della difesa risulta motivata dal Tribunale e, comunque, trattandosi di una nullità che avrebbe dovuto essere immediatamente dedotta, dalla parte presente, risulta sanata (dalla mancanza di tempestiva eccezione): "La revoca dell'ordinanza di ammissione di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata" (Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017 Ud. (dep. 29/11/2017) Rv. 271732 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i