Ordinanza — n. 36964/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Guido Ogliosi è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. Inoltre, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli art. 81 cod. pen., 2 e 8, d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli art. 81 cod. pen., 2 e 8, d.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLIOSI GUIDO nato a PIUBEGA il 25/02/1961 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Guido Ogliosi è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. Inoltre, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli art. 81 cod. pen., 2 e 8, d.
Igs. 74/2000, evidenziando come la AFT s.r.l. era una "cartiera" e le fatture da lei emesse nei confronti della società del ricorrente erano per prestazioni oggettivamente inesistenti (le prove del trasporto dei materiali fornite dal ricorrente, del resto, risultavano estremamente generiche). A sua volta la società del ricorrente emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Mine - Raleghe s.r.l. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.
È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).
3. Il motivo sul trattamento sanzionatorio risulta generico e manifestamente infondato, la sentenza impugnata adeguatamente motiva richiamando la gravità del reato (per l'ingente importo in considerazione) e la pena, comunque risulta al di sotto della media edittale; la considerazione della gravità dei reati rappresenta una i i motivazione implicita per i mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1 - , Sentenza n. 12624 del 12/02/2019 Ud. (dep. 21/03/2019 ) Rv. 275057 - 0).
4. Manifestamente infondato anche l'ulteriore motivo sulla revoca della sospensione condizionale della pena in quanto con sentenza della Sez. 7, della Cassazione all'udienza del 6 marzo 2020 è stato dichiarato inammissibile il ricorso del ricorrente, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come ritenuto dalla sentenza oggi impugnata (irrevocabile il 6 marzo 2020).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa