Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to prove absolute force majeure preventing filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Oliva Biagio inadmissible due to the manifest unfoundedness of his force majeure claim. The applicant argued that medical visits and eye surgeries prevented him from filing an opposition to a criminal decree, but the court found no evidence of an absolute impediment. Relying on established precedent, the court ruled that the burden of proving an external cause rendering human effort futile was not met, resulting in the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The party claiming force majeure bears the burden of proving an absolute impediment rendering human effort futile, caused by external factors not imputable to them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA BIAGIO nato a VILLARICCA il 25/10/1987 avverso l'ordinanza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Oliva Biagio è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e in contrasto palese con la prevalente giurìsprudenza di legittimità.
2. Il provvedimento impugnato rileva l'assenza di forza maggiore inevitabile, per la proposizione dell'opposizione al decreto penale. Il ricorrente invece ritiene la sussistenza della forza maggiore nell'avere subito una visita e due interventi alla vista (visita il 19 ottobre 2021 e interventi dell'8 novembre e 22 novembre 2021). Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia: "In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili" (Sez. 1, Sentenza n. 12712 del 28/02/2020 Cc. (dep. 22/04/2020 ) Rv. 278706 - 01). Alla dichiarazìone di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso