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Ordinanza — n. 36958/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for calculation errors not altering final agreed term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36958/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Bongiovanni inadmissible, rejecting claims regarding calculation errors and lack of reasoning. The appellant argued for a sentence reduction based on procedural flaws, but the court noted that under Article 448, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure, appeals against plea bargain sentences are limited to specific vices like consent defects or legal qualification errors. Consequently, the court ruled that calculation discrepancies failing to alter the final agreed sentence are not grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, calculation errors in sentencing that do not alter the final agreed term or render the penalty illegal are inadmissible grounds for cassation appeal.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing calculation error cassation inadmissibility agreed sentence term procedural vices motivi di cassazione alleggerimento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Propone ricorso in cassazione Antonino Bongiovanni, con due motivi di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso in cassazione Antonino Bongiovanni, con due motivi di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc.
103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale" (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc. (dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI ANTONINO nato a CASTELVETRANO il 24/09/1964 avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAggecia-vviso alle parti" udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso in cassazione Antonino Bongiovanni, con due motivi di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; errore nel calcolo della pena per la riduzione per il rito (mesi 3 e giorni 17 di reclusione invece della pena applicata di mesi 4 di reclusione).

2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile.

3. La pena non risulta illegale (o diversa da quella voluta dalle parti), anche con un errore di calcolo: "In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale" (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 275915 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d